Art. 47
In vigore dal 20 dic 1985
Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in uno stato membro diverso da quello in cui è situato deve diffondere in questo altro stato membro, in almeno una delle lingue nazionali di tale stato, i documenti e le informazioni che devono essere pubblicati nello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, secondo le medesime modalità previste in questo stato membro.
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