Art. 50

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le autorità di cui all' degli stati membri collaborano strettamente al fine di assolvere la loro funzione e soltanto a tal fine devono comunicarsi tutte le informazioni richieste. 2. Gli stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità di cui all' l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da queste persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità se non in forza di disposizioni legislative. 3. Il paragrafo 2 non impedisce tuttavia alle autorità di cui all' di vari stati membri di scambiarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso l'au- torità che le riceve. 4. Salvo i casi di competenza penale, l'autorità di cui all' che riceve le informazioni può servirsene soltanto per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché in occasione di ricorsi amministrativi o azioni giurisdizionali riguardanti tale esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:611:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo