Art. 49

In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri designano le autorità incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze. 2. Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere autorità pubbliche o un organo da esse designate. 3. Le autorità dello stato in cui è situato un o.i.c.v.m. sono competenti per esercitare il controllo dell'o.i.c.v.m. Tuttavia, le autorità dello stato in cui un o.i.c.v.m. commercializza le sue quote in applicazione dell' sono competenti per esercitare il controllo dell'osservanza della sezione VIII. 4. Alle autorità si devono attribuire tutte le competenze e tutti i poteri di controllo necessari per assolvere la loro funzione.
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Art. 49 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo