Art. 51

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le autorità di cui all' devono motivare qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e comunicarla al richiedente. 2. Gli stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un o.i.c.v.m. in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso giurisdizionale ; ciò vale anche nel caso che non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda presentata dall'o.i.c.v.m. contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.
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