Art. 56
In vigore dal 20 dic 1985
1. In deroga all', gli stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.
2. Gli stati membri possono autorizzare le società di gestione che alla data dell'adozione della presente direttiva esercitano anche attività diverse da quelle di cui all'arti- colo 6 a continuare tali altre attività per un periodo di cinque anni a decorrere da questa data.
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