Art. 55
In vigore dal 20 dic 1985
In deroga all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli o.i.c.v.m., che alla data dell'adozione della presente direttiva disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell', paragrafo 3 e dell', paragrafo 3 siano state effettivamente esercitate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:611:oj#art-55