Art. 55

In vigore dal 20 dic 1985
In deroga all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli o.i.c.v.m., che alla data dell'adozione della presente direttiva disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell', paragrafo 3 e dell', paragrafo 3 siano state effettivamente esercitate.
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Art. 55 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo