Art. 57
In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre il 1° ottobre 1989 le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli stati membri possono concedere agli o.i.c.v.m. esistenti alla data di messa in applicazione della presente direttiva un periodo massimo di dodici mesi, a decorrere da questa data, per conformarsi alle nuove disposizioni nazionali.
3. La Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono autorizzate a rinviare fino al 1° aprile 1992 al più tardi la messa in applicazione della presente direttiva.
Un anno prima di quest'ultima data la Commissione farà una relazione al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva e sulle difficoltà che la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese potrebbero eventualmente incon- trare per rispettare la data di cui al primo comma.
Se necessario, essa proporrà al Consiglio di prorogare questa data per un periodo non superiore a quattro anni.
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