Art. 53

1. È istituito presso la Commissione un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato » con il compito :

In vigore dal 20 dic 1985
a)di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante una regolare concertazione sui problemi pratici della sua applicazione per i quali si ravvisi l'utilità di scambi di opinione ; b)di agevolare una concertazione tra gli stati membri in ordine alle disposizioni più rigorose o aggiuntive che essi possono adottare conformemente all', paragrafo 7, oppure a quelle che essi hanno facoltà di applicare conformemente agli ; c) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o emendamenti da apportare alla presente direttiva. 2. Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità di cui all'. 3. Il comitato è composto da persone designate dagli stati membri e da rappresentanti della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione. 4. Il comitato è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta della delegazione di uno stato membro. Esso fissa il suo regolamento interno. SEZIONE XI Disposizioni transitorie, derogatorie e finali
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1. È istituito presso la Commissione un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato » con il compito : (Art. 53 Direttiva (UE) 1985/611) — Testo vigente | Portale Normativo