Art. 44

In vigore dal 20 dic 1985
1. Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in un altro stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale stato, che non rientrano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 2. Un o.i.c.v.m. può fare pubblicità nello stato di commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizoni di questo stato che disciplinano la pubblicità. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate in modo non discriminatorio.
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Art. 44 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo