Art. 46

In vigore dal 20 dic 1985
Un o.i.c.v.m. che si proponga di commercializzare le sue quote in uno stato membro diverso da quello in cui è situato deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti, nonché le autorità dell'altro stato membro. Deve inoltre trasmettere contemporaneamente a queste ultime : -un attestato delle autorità competenti in cui si certifichi che l'o.i.c.v.m. soddisfa le condizioni della presente direttiva ; -il suo regolamento del fondo o i suoi documenti costitutivi ; -il prospetto ; -se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva ; -informazioni sulle modalità di commercializzazione delle sue quote in quest'altro stato membro. L'o.i.c.v.m. può iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro stato membro in questione dopo due mesi a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità dello stato membro in questione constatino con decisione motivata adottata anteriormente alla scadenza del termine di due mesi che le modalità previste per la commercializzazione di quote non sono conformi alle disposizioni di cui all', paragrafo 1, e all'.
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Art. 46 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo