Art. 42

Non possono effettuare vendite allo scoperto sui valori mobiliari :

In vigore dal 20 dic 1985
-né la società d'investimento, -né la società de gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni d'investimento.
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Non possono effettuare vendite allo scoperto sui valori mobiliari : (Art. 42 Direttiva (UE) 1985/611) — Testo vigente | Portale Normativo