Art. 42
Non possono effettuare vendite allo scoperto sui valori mobiliari :
In vigore dal 20 dic 1985
-né la società d'investimento,
-né la società de gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni d'investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:611:oj#art-42