Art. 42 · Non possono effettuare vendite allo scoperto sui valori mobiliari :

Art. 42

Non possono effettuare vendite allo scoperto sui valori mobiliari :

In vigore dal 20 dic 1985
-né la società d'investimento, -né la società de gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni d'investimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:611:oj#art-42