Art. 37

In vigore dal 20 dic 1985
1. Un o.i.c.v.m. deve riacquistare o rimborsare le sue quote a richiesta del partecipante. 2. In deroga al paragrafo 1 : a)un o.i.c.v.m. può sospendere provvisoriamente, nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote. La sospensione può essere prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedono e quando la sospensione è giustificata, tenuto conto degli interessi dei partecipanti ; b)gli stati membri possono consentire alle autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell'interesse dei partecipanti o nell'interesse pubblico. 3. Nei casi in cui al paragrafo 2, lettera a), l'o.i.c.v.m. deve immediatamente informare della propria decisione le autorità competenti nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri stati membri, le autorità di questi ultimi.
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Art. 37 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo