Art. 38

In vigore dal 20 dic 1985
Le norme di valutazione del patrimonio, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un o.i.c.v.m. devono essere indicati nella legge, nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento.
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Art. 38 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo