Art. 52
In vigore dal 20 dic 1985
1. Solo le autorità dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale o.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società di investimento.
2. Tuttavia le autorità dello stato membro in cui ha luogo la commercializzazione delle quote dell'o.i.c.v.m. possono prendere misure nei confronti di tale o.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni della sezione VIII.
3. Qualsiasi decisione concernente la revoca dell'autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell'o.i.c.v.m. o qualsiasi sospensione del riacquisto o del rimborso che gli sia imposta devono essere comunicate senza indugio dalle autorità dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato alle autorità degli altri stati membri in cui le quote di questo organismo sono commercializzate.
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