Art. 26
In vigore dal 20 dic 1985
1. I limiti di cui alla presente sezione non devono essere rispettati dall'o.i.c.v.m. in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione attribuiti a valori mobiliari facenti parte del suo patrimonio.
Gli stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono permettere agli o.i.c.v.m. appena costituiti deroghe agli durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.
2. Se un superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'o.i.c.v.m. o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest'ultimo, nelle sue operazioni di vendita, deve prefiggersi come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei partecipanti.
SEZIONE VI Obblighi relativi all'informazione dei partecipanti A.Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche
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