Art. 28
In vigore dal 20 dic 1985
1. Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie perché gli investitori di capitali possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto. Esso comporta almeno le informazioni previste nello schema A allegato alla presente direttiva, sempre che queste non siano contenute nei documenti allegati al prospetto conformemente all', paragrafo 1.
2. La relazione annuale deve contenere un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei redditi e delle spese dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B allegato alla presente direttiva, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'o.i.c.v.m.
3. La relazione semestrale deve contenere almeno le informazioni previste dai capitoli da I a IV dello schema B allegato alla presente direttiva ; quando un o.i.c.v.m. ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.
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