Art. 24
In vigore dal 20 dic 1985
1. Un o.i.c.v.m. può acquistare quote emesse da altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto solo se questi ultimi sono considerati organismi di investimento collettivo ai sensi dell', paragrafo 2, primo e secondo trattino.
2. Un o.i.c.v.m. non può investire più del 5 % del suo patrimonio in quote di siffatti o.i.c.v.m..
3. L'acquisto di quote di un fondo comune d'investimento gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, è ammesso soltanto nel caso di un fondo che, conformemente al proprio regolamento, si sia specializzato nell'investimento in uno specifico settore geografico o economico e solo condizione che l'acquisto sia autorizzato dalle autorità competenti. Questa autorizzazione è concessa soltanto nel caso in cui il fondo abbia annunciato la sua intenzione di fare uso di tale facoltà e questa sia menzionata esplicitamente nel regolamento del fondo.
La società di gestione non può, per le operazioni effettuate sulle quote del fondo, imputare spese o diritti quando elementi del patrimonio di un fondo comune siano investiti in quote di un altro fondo comune di investimento parimenti gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
4. Il paragrafo 3 si applica anche in caso di acquisto, da parte di una società di investimento, di quote di un'altra società di investimento cui essa è collegata ai sensi del paragrafo 3.
Esso si applica del pari in caso di acquisto, da parte di una società d'investimento, di quote di un fondo comune d'investimento cui essa è collegata, nonché in caso d'acquisto, da parte di un fondo comune, di quote di una società d'investimento cui esso è collegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:611:oj#art-24