Art. 19

In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli investimenti di un fondo comune di investimento o di una società di investimento devono essere effettuati esclusivamente in : a)valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato membro : b)valori mobiliari negoziali su un altro mercato di uno stato membro, regolamento, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico : c)valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato terzo o negoziati su un altro mercato di uno stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento ; d)valori mobiliari emessi recentemente a condizione che : -le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, rico-nosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società di investimento ; -l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione. 2. Tuttavia : a)un o.i.c.v.m. può investire sino ad un massimo del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 ; b)gli stati membri possono prevedere che gli o.i.c.v.m. possano investire sino ad un massimo del 10 % del loro patrimonio in titoli di credito che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, siano assimilabili nelle loro caratteristiche ai valori mobiliari, in particolare che siano trasferibili, liquidi e valutabili con esattezza in qualsiasi momento o almeno secondo la periodicità di cui all' ; c)una società di investimento può acquistare i beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della sua attività ; d)un o.i.c.v.m. non può acquistare metalli preziosi né i loro certificati rappresentativi. 3. Gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) non possono superare in ogni caso complessivamente il 10 % del patrimonio dell'o.i.c.v.m. 4. Un fondo comune di investimento e una società di investimento possono detenere, a titolo accessorio, liquidità.
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Art. 19 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo