Art. 22
In vigore dal 20 dic 1985
Un o.i.c.v.m. non può investire più del 5 % del suo patrimonio in valori mobiliari di uno stesso emittente.
2. Gli stati membri possono elevare il limite di cui al paragrafo 1 sino ad un massimo del 10 %. Tuttavia il valore totale dei valori mobiliari detenuti dall'o.i.c.v.m. negli emittenti in cui investe più del 5 % del suo patrimonio non può superare il 40 % del valore del patrimonio dell'o.i.c.v.m.
3. Gli stati membri possono elevare il limite di cui al paragrafo 1 sino ad un massimo del 35 % quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno stato membro, dai suoi enti locali, da uno stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri.
Storico versioni
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