Art. 18

In vigore dal 20 dic 1985
La legge o i documenti costitutivi delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti al momento di tale sostituzione. SEZIONE V Obblighi relativi alla politica d'investimento degli o.i.c.v.m.
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Art. 18 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo