Art. 23
In vigore dal 20 dic 1985
1. In deroga dell' e senza pregiudizio dell'articolo 68, paragrafo 3 del trattato, gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. ad investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in diverse emissioni di valori mobiliari emessi o garantiti da uno stato membro, dai suoi enti locali, da uno stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri.
Le autorità competenti accordano tale deroga solo se ritengono che i partecipanti degli o.i.c.v.m. beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i partecipanti agli o.i.c.v.m. che rispetti i limiti dell'arti- colo 22.
Tali o.i.c.v.m. devono detenere valori di almeno sei emissioni differenti, senza che i valori di una stessa emissione superino il 30 % dell'importo totale del suo patrimonio.
2. Gli o.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 devono menzionare esplicitamente, nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento, gli stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del loro patrimonio ; questo regolamento o questi documenti costitutivi devono essere approvati dalle autorità competenti.
3. Inoltre gli o.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 devono includere, nel prospetto o materiale promozionale, una dichiarazione ben visible che richiami l'attenzione su detta autorizzazione e indichi gli stati e/o gli enti locali nonché gli organismi internazionali a carattere pubblico nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del loro patrimonio.
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