Art. 21
In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. alle condizioni e limiti che essi stabiliscono, a ricorrere a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto i valori mobiliari purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati in vista della buona gestione del portafoglio.
2. Gli stati membri possono inoltre autorizzare gli o.i.e.v.m. a ricorrere a tecniche e strumenti destinati alla copertura dei rischi di cambio nell'ambito della gestione del loro patrimonio.
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