Art. 27
1. La società di gestione, per ognuno dei fondi che essa gestisce, e la società di investimento devono pubblicare :
In vigore dal 20 dic 1985
-un prospetto,
-una relazione annuale per ogni esercizio e -una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi dell'esercizio.
2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono :
-quattro mesi per la relazione annuale,
-due mesi per la relazione semestrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:611:oj#art-27