Art. 27

1. La società di gestione, per ognuno dei fondi che essa gestisce, e la società di investimento devono pubblicare :

In vigore dal 20 dic 1985
-un prospetto, -una relazione annuale per ogni esercizio e -una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi dell'esercizio. 2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono : -quattro mesi per la relazione annuale, -due mesi per la relazione semestrale.
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1. La società di gestione, per ognuno dei fondi che essa gestisce, e la società di investimento devono pubblicare : (Art. 27 Direttiva (UE) 1985/611) — Testo vigente | Portale Normativo