Art. 12

In vigore dal 20 dic 1985
Gli stati membri stabiliscono la forma giuridica della società di investimento. Questa deve avere un capitale versato sufficiente a consentirle di esercitare effettivamente la sua attività e di far fronte alle sue responsabilità.
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Art. 12 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo