Art. 10

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. 2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione ed il depositario devono agire in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.
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Art. 10 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo