Art. 9

In vigore dal 20 dic 1985
Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello stato in cui è situata la sede statutaria della società di gestione, nei confronti della società di gestione e dei partecipanti, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Nei confronti dei partecipanti la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i partecipanti.
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Art. 9 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo