Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
Per l'applicazione della presente direttiva un o.i.c.v.m. si considera situato nello stato membro in cui si trova la sede statutaria della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento ; gli stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello stato membro della sede statutaria. SEZIONE II Autorizzazione dell'o.i.c.v.m.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:611:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo