REGIO DECRETO·n. 1945·11 dicembre 1930
Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame.
Vigente dal 14 dicembre 2009 25 articoli 5 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'a
Art. 2Oltre che nelle singole scuole, l'insegnamento è impartito: a) nel corso di solfeggio che
Art. 3L'insegnamento che si impartisce nelle singole scuole è distinto in due o tre periodi (inf
Art. 4Gli incarichi straordinari di insegnamento senza pregiudizio di quanto è disposto circa la
Art. 5Per l'ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola è necessario essere in
Art. 6Gli esami d'ammissione ai Regi conservatori di musica si tengono in un'unica sessione, che
Art. 7È titolo d'ammissione al periodo medio della scuola di viola, anche l'attestato di compime
Art. 8Coloro che abbiano superato tutti gli esami dell'ultimo periodo di una scuola conseguono i
Art. 9Nel corso dei periodi inferiore e medio non è ammessa che la ripetizione di un solo anno p
Art. 10Sono dispensati dalla frequenza del corso complementare di italiano, storia e geografia e
Art. 11L'intervallo fra l'esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve
Art. 12La disposizione dell'art. 5 del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, è estesa anche agli es
Art. 13Chi non ottiene l'approvazione negli esami della sessione di riparazione, anche se per la
Art. 14Negli esami dei corsi complementari letterari viene assegnato un voto per la prova scritta
Art. 15Il numero massimo degli allievi per ciascuna scuola è di dieci; per il corso di solfeggio
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica dell'art. 23, comma 1.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 240, comma 2) la modifica dell'art. 1, comma 1.