Art. 1
In vigore dal 15 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza, del presidente dell'istituto musicale pareggiato "U. Giordano", di Foggia in data 29 gennaio 1962;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della V Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno scolastico 1964-65 le Scuole di clarinetto, organo e composizione organistica, tromba e trombone presso l'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia, sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 162 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-07;1026#art-1