Art. 17

In vigore dal 31 mar 1931
In deroga al disposto dell'art. 71 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, le Commissioni per gli esami di diploma e di compimento del periodo inferiore delle scuole di contrabasso e di quelle degli strumenti a fiato possono essere costituite senza partecipazione di membri estranei.
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