Art. 21
In vigore dal 31 mar 1931
Fino a quando non sarà stata istituita presso i Regi conservatori di musica la Scuola di direzione d'orchestra a norma dell' del presente decreto, saranno indetti annualmente presso il Regio conservatorio di musica di Roma, per candidati estranei, gli esami per il conseguimento del diploma di direzione d'orchestra. Tali esami si svolgeranno in un'unica sessione.
La sessione di ciascun anno, eccezione fatta per la prima che avrà luogo dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà considerata come sessione di riparazione per coloro che non abbiano superato l'esame l'anno precedente.
Per essere ammessi agli esami di diploma di direzione di orchestra è necessario aver superato gli esami di compimento del periodo medio della Scuola di composizione.
Fino a quando non sarà stata istituita la Scuola di canto (ramo didattico) a norma dell' del presente decreto, saranno indetti presso i vari Regi conservatori gli esami di compimento e di diploma per candidati estranei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-21