Art. 1
In vigore dal 3 giu 1994
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l', n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 2 marzo 1899, n.108;
Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Veduti i Regi decreti 28 aprile 1927, n. 801, e 17 maggio
1928, n.1596;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L'insegnamento nei Regi conservatori di musica è impartito nelle singole scuole da cui ciascun Istituto è costituito e che sono, di regola, le seguenti:
1. Scuola di composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione).
2. Scuola di organo e composizione organistica.
3. Scuola di canto: ramo per cantanti.
4. Scuola di pianoforte.
5. Scuola di arpa diatonica.
6. Scuola di violino.
7. Scuola di viola.
8. Scuola di violoncello.
9. Scuola di contrabasso.
10. Scuola di oboe.
11. Scuola di clarinetto.
12. Scuola di fagotto.
13. Scuola di flauto.
14. Scuola di corno.
15. Scuola di tromba e trombone.
16. Scuola di chitarra.
Saranno istituite, man mano che sarà possibile, anche le seguenti scuole:
a) Scuola di direzione d'orchestra;
b) Scuola di canto (ramo didattico).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ha disposto (con l'art. 240, comma 2) che "All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e' aggiunta la scuola di chitarra".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-1