Art. 2

In vigore dal 31 mar 1931
Oltre che nelle singole scuole, l'insegnamento è impartito: a) nel corso di solfeggio che è comune a tutte le scuole; b) nei corsi complementari, tecnici e letterari, che sono i seguenti: pianoforte; cultura musicale generale (armonia); quartetto; organo e canto gregoriano; arte scenica; canto; storia ed estetica musicale; materie letterarie (italiano - storia e geografia); letteratura italiana; letteratura poetica e drammatica. La tabella B annessa al presente decreto determina quali corsi complementari, oltre il corso di solfeggio, debbano seguire gli alunni inscritti a ciascuna scuola e la durata del corso di solfeggio e dei corsi complementari. Non sono ammessi a frequentare il corso di solfeggio e qualsiasi corso complementare se non coloro che siano inscritti ad una delle scuole del Conservatorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-2

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