Art. 25

In vigore dal 31 mar 1931
Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto e sono abrogate quelle contrarie. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi - Giuliano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 306, foglio 55. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-25

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