Art. 24
In vigore dal 31 mar 1931
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1931-32.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-24