Art. 23
In vigore dal 8 ott 1932
I candidati estranei che nell'anno scolastico precedente a quello in cui entrerà in vigore il presente decreto abbiano iniziato, in una delle due sessioni, gli esami di licenza normale o superiore e superato l'esame di una o più materie complementari, possono sostenere, rispettivamente, gli esami di compimento del corrispondente periodo o l'esame di diploma nell'anno scolastico in cui entrerà in vigore il presente decreto e sulla base dei precedenti programmi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai candidati al diploma di strumentazione per banda.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 13 agosto 1932, n. 1167, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A parziale deroga dell'art. 23 del R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e' consentito anche a coloro che non abbiano iniziato gli esami di licenza normale in una delle due sessioni dell'anno scolastico 1930-31 di sostenere, presso gli Istituti d'istruzione musicale Regi o pareggiati, al termine dell'anno scolastico 1931-32, gli esami di compimento del corrispondente periodo sulla base dei programmi prescritti precedentemente all'entrata in vigore del citato Regio decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-23