Art. 18

In vigore dal 31 mar 1931
Nessun insegnante dei Regi conservatori di musica può rifiutarsi, senza giustificato motivo, di assistere agli esami degli istituti musicali pareggiati in qualità di commissario ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo