Art. 18
In vigore dal 31 mar 1931
Nessun insegnante dei Regi conservatori di musica può rifiutarsi, senza giustificato motivo, di assistere agli esami degli istituti musicali pareggiati in qualità di commissario ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-18