Art. 15
In vigore dal 31 mar 1931
Il numero massimo degli allievi per ciascuna scuola è di dieci; per il corso di solfeggio e per i corsi complementari a lezione collettiva è di trenta; per i corsi complementari a lezione individuale è di venti.
Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnanti delle varie scuole e per quelli dei corsi principali e complementari è di dodici, tranne che:
a) per gli insegnanti di contrabasso e di strumenti a fiato e di storia della musica, il cui obbligo d'orario è limitato a nove ore settimanali;
b) per l'insegnante d'arte scenica e di letteratura poetica e drammatica il cui obbligo d'orario è limitato a otto ore settimanali.
L'insegnante di viola impartisce nella sua scuola otto ore settimanali di lezione; ma ha l'obbligo di altre quattro ore d'insegnamento di viola agli allievi della scuola di violino.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-15