Art. 11

In vigore dal 31 mar 1931
L'intervallo fra l'esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere alla durata normale di questo ultimo. Esso può, tuttavia, essere abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di profitto. L'abbreviazione può essere altresì consentita, indipendentemente dalle ragioni di profitto, a favore degli studenti di nazionalità straniera. L'eccezione di cui all'art. 66, comma 4°, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, a favore di coloro che si trovino nel ventiduesimo anno di età non esonera i candidati dal sostenere l'esame anche sul programma dei periodi precedenti. La tassa di esame è però unica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-11

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