Art. 9
In vigore dal 31 mar 1931
Nel corso dei periodi inferiore e medio non è ammessa che la ripetizione di un solo anno per ciascun periodo.
Non è consentito di ripetere alcun anno del periodo superiore.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano nè ai corsi complementari nè a quello di solfeggio.
La ripetizione di un anno di corso complementare o di solfeggio non importa la ripetizione dell'anno del corso di scuola che l'alunno frequenta semprechè il corso complementare sia compiuto durante il periodo al quale l'alunno è inscritto.
All'alunno che ripeta un anno di corso complementare può essere consentito di sostenere nelle ordinarie sessioni l'esame dell'anno di corso superiore anziché quello corrispondente all'anno frequentato.
Ove l'alunno non raggiunga la sufficienza la Commissione esaminatrice dichiarerà se egli sia idoneo all'anno di corso che intendeva pretermettere, e ciò senza pregiudizio della limitazione di cui al 4° comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-9