Art. 8
In vigore dal 31 mar 1931
Coloro che abbiano superato tutti gli esami dell'ultimo periodo di una scuola conseguono il relativo diploma.
A coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio è rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
Sono egualmente rilasciati, attestati di compimento dei corsi complementari tecnici e letterari a coloro che abbiano superato i relativi esami.
Alla fine dei corsi straordinari e speciali, eventualmente istituiti, sono rilasciati appositi certificati a coloro che abbiano frequentato i corsi stessi e superato i relativi esami.
A coloro che abbiano superato gli esami di direzione di banda è rilasciato il relativo diploma.
A coloro che abbiano superato gli esami di un anno di corso che non sia l'ultimo di un periodo, è rilasciato il relativo certificato di promozione all'anno di corso successivo.
Per i corsi di canto corale e di esercitazione d'orchestra non si tengono esami nè si rilasciano diplomi. Possono essere rilasciati soltanto certificati di frequenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-8