Art. 12
In vigore dal 31 mar 1931
La disposizione dell' del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, è estesa anche agli esami di compimento del periodo anteriore all'ultimo.
Nell'un caso e nell'altro, il candidato è tenuto a dichiarare per quale anno di scuola intenda iniziare gli esami e a pagare la relativa tassa.
Nei casi predetti il candidato, quando sostenga gli esami della scuola in anno diverso da quello in cui abbia sostenuto le prove delle materie complementari, è tenuto a pagare una nuova tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-12