Art. 10

In vigore dal 31 mar 1931
Sono dispensati dalla frequenza del corso complementare di italiano, storia e geografia e dagli esami relativi coloro che abbiano conseguito l'ammissione o promozione al quarto anno di una scuola media di primo grado di qualsiasi tipo purchè regia, pareggiata o parificata. Gli alunni della scuola di composizione sono dispensati dal frequentare i corsi complementari di letteratura italiana e dal sostenere gli esami relativi, quando abbiano conseguito la maturità o la licenza da una scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo. I candidati estranei all'esame di diploma di composizione che siano forniti del titolo di studio di cui al comma precedente, sono dispensati dagli esami di letteratura italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo