Art. 13
In vigore dal 31 mar 1931
Chi non ottiene l'approvazione negli esami della sessione di riparazione, anche se per la prima volta sostenga gli esami stessi, è tenuto a ripetere tutte le prove di esame tranne quelle dei corsi complementari nelle quali abbia ottenuto l'approvazione ed è altresì tenuto al pagamento di una nuova tassa d'esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-13