Art. 20

In vigore dal 31 mar 1931
Nelle disposizioni presentemente vigenti che non risultino abrogate in forza del presente decreto le espressioni «corso normale o di primo grado» ed «esami di licenza normale o di primo grado» devono intendersi rispettivamente sostituite dalle espressioni «periodo medio o periodo inferiore» ed «esame di compimento del periodo medio o del periodo inferiore» a seconda che si tratti di scuola distinta in tre o in due periodi. Analogamente le espressioni «corso superiore» ed «esami di licenza di corso superiore» devono intendersi sostituite dalle espressioni «periodo superiore» ed «esami di diploma». Così pure la espressione «corsi principali» deve intendersi sostituita dalla espressione «scuole».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-20

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