Art. 22

In vigore dal 31 mar 1931
Gli alunni che nell'anno scolastico precedente a quello in cui entrerà in vigore il presente decreto, si trovavano inscritti al penultimo anno del corso superiore, sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all'ultimo anno del periodo superiore della scuola corrispondente, con diritto a sostenere gli esami di diploma secondo i precedenti programmi. Gli alunni che nell'anno anzidetto si trovavano inscritti al penultimo anno del corso medio, sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all'ultimo anno del periodo medio, o, se trattisi di scuola distinta in due soli periodi, all'ultimo anno del periodo inferiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-22

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Art. 22 Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame. — Testo vigente | Portale Normativo