Art. 1
In vigore dal 24 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Viste le istanze del presidente dell'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia, rispettivamente in data 9 gennaio 1964 e 29 ottobre 1966;
Viste le relazioni delle Commissioni tecnico-amministrative incaricate dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1966-67 le Scuole di oboe e di corno presso lo Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 81. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;981#art-1