Art. 1

In vigore dal 24 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza del presidente dell'Istituto musicale pareggiato "T. Schipa" di Lecce in data 22 aprile 1966; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto Istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1966-67 la Scuola di clarinetto presso l'Istituto musicale pareggiato "T. Schipa" di Lecce è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 82. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;979#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Pareggiamento della Scuola di clarinetto presso l'Istituto musicale pareggiato "T. Schipa" di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo