Art. 1

In vigore dal 3 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 950; Vista la lettera con cui, in data 27 settembre 1945, il sindaco del comune di Perugia ha chiesto il pareggiamento anche della scuola di canto già istituita presso il locale Liceo musicale "F. Morlacchi"; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1949-50 la scuola di canto del Liceo musicale "F. Morlacchi" di Perugia, è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 26. - CONSOLI
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